600 ore di formazione test inclusi divise in 36 distinti moduli formativi
Il Domain Marketing
Obiettivi del corso
Capire come scegliere i domini giusti per aumentare la forza di un brand, come proteggere un marchio monitorando i domini che in vari modi lo contengono, come evitare che il vostro brand perda visitatori o addirittura li ceda a concorrenti sleali, come gestire in modo professionale il recupero dei domini in scadenza. Il tutto per arrivare a considerare i domini internet dei veri e propri asset su cui investire.
Durata complessiva
Questo corso ha una durata complessiva di 5 ore, test di apprendimento esclusi.
Programma
Cap.01 Informazioni di base
Lezione 1.1 L’intervento dell’autore
Lezione 1.2 Cos’è un nome a dominio
Lezione 1.3 ICANN e Verisign
Lezione 1.4 Il NIC, l’autorità italiana per i nomi a dominio
Lezione 1.5 Come si registra un nome a dominio
Lezione 1.6 L’importanza del Registrar
Lezione 1.7 Le estensioni dei nomi a dominio
Lezione 1.8 Come scegliere il nome a dominio giusto
Lezione 1.9 E se il “mio” nome a dominio è occupato?
Cap.02 Il valore di un dominio
Lezione 2.1 Perché spendere per un nome a dominio
Lezione 2.2 Le piattaforme di compravendita
Lezione 2.3 Le piattaforme di escrow
Lezione 2.4 Le agenzie di brokeraggio
Lezione 2.5 Come cambia il valore di un dominio nel tempo
Lezione 2.6 Stessa keyword, differente TLD
Cap.03 Fare web-marketing col dominio
Lezione 3.1 Il nome a dominio in ottica SEO
Lezione 3.2 Non solo Google
Lezione 3.3 Brandable domains vs generic domains
Lezione 3.4 Come misurare il valore di un dominio
Lezione 3.5 Come evitare di perdere traffico
Lezione 3.6 L’estensione conta!
Lezione 3.7 I “typo domains”
Lezione 3.8 Gli strumenti di analisi
Cap.04 Brand protection and recovery
Lezione 4.1 Tutelare il proprio brand coi nomi a dominio
Lezione 4.2 Cybersquatting e typosquatting
Lezione 4.3 Diritti legali sui nomi a dominio
Lezione 4.4 L’opposizione
Lezione 4.5 L’arbitrato
Lezione 4.6 La riassegnazione
Lezione 4.7 Ogni estensione ha una sua procedura
Lezione 4.8 Il Reverse domain name hijacking
Cap.05 Fare business coi domini
Lezione 5.1 I domini come asset su cui investire
Lezione 5.2 Domini generici, semi-generici e premium
Lezione 5.3 Domain-hacks tradizionali e new gTLD
Lezione 5.4 Il backorder
Lezione 5.5 La compravendita
Lezione 5.6 I servizi di multi-listing
Lezione 5.7 Il parking
Lezione 5.8 Affiliazioni e traffic arbitrage
Cap.06 Strategie
Lezione 6.1 Il portafoglio equilibrato
Lezione 6.2 I vantaggi della vendita a prezzo fisso
Lezione 6.3 Stessa merce in più vetrine
Cap.07 Strumenti pratici per operare
Lezione 7.1 Utilizzo pratico di una piattaforma di backorder
Lezione 7.2 Controllo dei nomi a dominio in scadenza
Lezione 7.3 Controllo delle statistiche di vendita
Lezione 7.4 Prospettive future e conclusioni
Approfondimenti sulla Formazione 4.0
Non eliminare e lasciare vuoto
Che tipologia di corsi tratta la formazione 4.0?
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
In che misura è riconosciuto il credito di imposta?
- 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese, con un massimo di 250.000 euro annui.
- 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese, con un massimo di 250.000 euro annui.
- 50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese, con un massimo di 300.000 euro annui.
- 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori svantaggiati.
Come si calcola l'ammontare del credito derivante dalla formazione?
- I costi del personale che partecipa alla formazione, da calcolarsi sul costo orario del dipendente e delle ore di formazione sostenute. Per personale dipendente va inteso il personale con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, inclusi gli apprendisti.
La relativa retribuzione va calcolata al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di Tfr, mensilità aggiuntive, ferie e permessi ecc. maturati durante le ore di formazione compresi eventuali indennità di trasferta per corsi fuori sede.
- Le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione, quali ad esempio di locazione, amministrative e di erogazione dei corsi in modalità FAD (come nel nostro caso).
- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione, quali ad esempio quelli relativi all'asseverazione del credito da parte di un revisore contabile esterno all'azienda.
- Le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione.
- I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come eventuali spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione.
Quali sono le imprese ammesse al credito di imposta sulla 4.0?
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo e le “imprese in difficoltà”, così come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014.
Quali sono i dipendenti ammessi alla formazione 4.0?
Come faccio a detrarre dalle imposte il credito maturato?
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Chi si occupa della presentazione delle richiesta alla agenzia delle entrate?
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del Codice di procedura civile, in quanto compatibili.